Formazione

  • Che cos’è un provider
    Un provider è un soggetto autorizzato dal CNI ad erogare eventi formativi alla cui frequenza è riconosciuto il conseguimento di CFP per l’ingegnere discente.

  • Come si diventa provider
    La procedura di autorizzazione provider è prevista dall’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale del 2013, raggiungibile nella FAQ “riferimenti normativi e documenti”

    A prescindere dai due tipi di procedure di accreditamento, di cui si dirà, l’istante può richiedere autorizzazione per gli eventi (i) solo FRONTALI oppure (ii) FRONTALI e FAD.
    Non è data la possibilità di richiedere autorizzazione per gli eventi esclusivamente in FAD.

    Le procedure di autorizzazione o accreditamento provider sono due - ordinaria e semplificata - e si differenziano da un punto di vista soggettivo.

  • Procedura ordinaria di autorizzazione provider
    La procedura in questione è aperta a qualsiasi persona giuridica. Essa prevede la possibilità per i soggetti interessati di presentare istanza di autorizzazione corredata da idonea documentazione relativa alla rispondenza dei requisiti previsti dall’Allegato B del medesimo regolamento, il quale si divide in Tabelle A, B, C, D ed E.

    Buona parte dei requisiti delle varie tabelle possono essere oggetto di autodichiarazione ovvero atto notorio a firma del legale rappresentante che, ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, assume la responsabilità penale della veridicità delle informazioni.

  • Procedura semplificata di autorizzazione provider
    La procedura semplificata è disciplinata dall’art. 7, co. 5, del medesimo regolamento e dalla Circolare CNI n. 603/2015. Il regolamento prevede espressamente che i soggetti che possono accedere a tale procedura sono esclusivamente le associazioni di iscritti agli albi, mentre la Circolare disciplina accuratamente i requisiti che l’associazione deve possedere al fine di procedere alla stipula di una convenzione con il CNI volta a semplificare le procedura di autorizzazione:

    (i) apoliticità dell’ente;

    (ii) assenza di scopo di lucro dello stesso;

    (iii) rilevanza nazionale dell’ente;

    (iv) presenza fra i fini statutari di quelli di formazione e promozione delle conoscenze nel settore dell’ingegneria;

    (v) compagine ingegneristica prevalente fra i soci;

    (vi) costituzione dell’ente precedente al 2015 oppure da almeno 5 anni.

    La delibera positiva da parte del CNI, a valle dell’inoltro di una descrizione dell’ente su carta intestata attraverso la quale si richiede di poter accedere alla procedura semplificata, comporta la possibilità di derogare ad una serie di requisiti dell’Allegato B al Regolamento in fase di accreditamento:

    (i) esonero dal possesso del requisito relativo al volume d’affari derivante dall’attività di formazione pari al 51%;

    (ii) esonero dalla dimostrazione di tutti i requisiti di cui alle Tabelle B e C che, però, formalmente l’istante deve comunque impegnarsi a rispettare.

    Dopo aver avuto riscontro positivo in merito alla possibilità di procedere con tale autorizzazione e dopo aver sottoscritto con CNI apposita convenzione, l’istante dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle Tabelle A,D ed E del Regolamento.

  • Autodichiarazioni
    Con riferimento a tutti i requisiti per cui l’Allegato B al Regolamento permette l’adempimento attraverso l’autodichiarazione del legale rappresentante, si rappresenta come la Fondazione CNI abbia predisposto due distinte autodichiarazioni per singola procedura:
    ordinaria e semplificata.

  • Sono previsti requisiti ulteriori per la modalità FAD
    Non sono previsti ulteriori specifici requisiti da dimostrare al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione. Tuttavia, il punto 13 del Testo Unico delle linee di indirizzo 2018 prevede dei requisiti ben specifici a cui i singoli eventi devono rispondere: da una piattaforma che permetta la verifica delle presenze alla necessaria istituzione di figure che garantiscano la qualità dell’evento in FAD.

  • Come si inoltra l’istanza di autorizzazione
    In attesa di implementazione della relativa funzione di richiesta e caricamento della documentazione in piattaforma, le domande - medio tempore - possono essere presentate attraverso un duplice inoltro agli indirizzi PEO
    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • I costi di procedura
    A prescindere dai due tipi di autorizzazione, l’autorizzazione provider sconta diritti di segreteria di importo diverso a seconda delle modalità in cui l’istante voglia erogare gli eventi di formazione. Specificatamente: 2.500,00 €, oltre IVA, per i soli eventi FRONTALI; 3.500,00 €, oltre IVA, per gli eventi FRONTALI e FAD.

  • Tempistiche di procedura
    L’istruttoria relativa all’autorizzazione provider coinvolge non soltanto il CNI, bensì anche il Ministero della Giustizia che, in ossequio alle proprie funzioni di controllo sugli ordini professionali, provvede a fornire un parere vincolante su determinate istanze formulate da soggetti privati. Il tempo medio di attesa può variare dai 60 ai 120 giorni.

  • Procedura di rinnovo providerLa procedura di rinnovo provider è molto più semplice rispetto all’autorizzazione originaria. Essa consiste nella sottoscrizione di una autodichiarazione attraverso la quale si formula domanda formale di rinnovo e si attesta la sussistenza dei requisiti che hanno condotto al rilascio dell'autorizzazione originaria.La bozza di autodichiarazione è raggiungibile cliccando qui.
    Per ciò che riguarda i diritti di segreteria scontati, questi sono pari a quelli previsti per l’autorizzazione originaria, a seconda che la richiesta riguardi l’erogazione di eventi solo FRONTALI o FRONTALI e FAD.

    Relativamente alle tempistiche di istruttoria, queste sono molto più rapide e non coinvolgono il Ministero della Giustizia.

    In attesa di implementazione della relativa funzione di richiesta e caricamento della documentazione in piattaforma, le domande - medio tempore - possono essere presentate attraverso un duplice inoltro agli indirizzi PEO
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  • Estensione al FAD
    Un provider originariamente accreditato per l’erogazione dei soli eventi frontali può richiedere l’estensione della propria autorizzazione anche agli eventi in FAD attraverso modulo raggiungibile
    cliccando qui.
    In attesa di implementazione della relativa funzione di richiesta e caricamento della documentazione in piattaforma, le domande - medio tempore - possono essere presentate attraverso un duplice inoltro agli indirizzi PEO
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