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L’applicazione della Direttiva 2005/36/CE

Il Trattato istitutivo dell’unione Europea consente la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità e norma il cosiddetto “diritto di stabilimento” e della “libera prestazione di servizi”. Che significa, sostanzialmente, la possibilità di esercitare la propria professione regolamentata in uno Stato Membro diverso rispetto a quello in cui si è ottenuta la qualifica professionale.

Tuttavia, poiché le qualifiche professionali richieste per accedere ad una determinata professione regolamentata possono variare da uno Stato all’altro, è necessario chiederne il riconoscimento nello Stato in cui si vuole esercitare. L’Europa, preso atto di ciò, sin dagli anni ’70 del secolo scorso, ha cominciato ad introdurre norme che regolassero il riconoscimento delle qualifiche tra uno Stato e l’altro. Ma è solo con la direttiva 2005/36/Ce che si è arrivati a riordinare la materia, includendo in un unico testo sia le tre precedenti direttive sul regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali che le direttive sulle professioni settoriali (infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, architetti, farmacisti e medici).

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