Oggetto di disamina è l’art. 20, 3° comma, del D.L. 31/12/2007 (convertito dall’art. 1, comma 1 della L. 28/02/2008, n. 31) che detta la regolamentazione del regime transitorio, disponendo che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi ed esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti , fino all’ultimazione dei lavori e dell’eventuale collaudo”.