Giovedì 5 dicembre la Rete Professioni Tecniche è stata ascoltata in audizione presso la 13° Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato, in merito alla conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n.123 in materia di Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
In questa occasione la RPT ha evidenziato che, nella precedente audizione sullo stesso tema alla Camera, ha proposto un “pacchetto” organico di emendamenti tesi a semplificare la procedura di attuazione della ricostruzione. Solo una parte di tali emendamenti è stata accettata.
Allo scopo di contribuire davvero all’accelerazione della ricostruzione, la RPT ha proposto l’introduzione dell’articolo 12-ter nel decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, finalizzato a posporre all’adozione del provvedimento di concessione del contributo la conclusione di eventuali procedimenti di condono edilizio non ancora definiti. Ciò allo scopo di evitare che le problematiche relative alle sanatorie blocchino la possibilità di ottenere il progetto presentato. In altre parole, lo scopo è quello di velocizzare i procedimenti di concessione dei contributi relativi a quegli immobili le cui pratiche di sanatoria non sono ancora concluse.
Altro importante emendamento consiste nella proposta di modifica degli articoli 4 e 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189. Le difficoltà operative incontrate dai professionisti nel corso delle attività svolte rende opportuna l’ottimizzazione delle modalità di pagamento delle stesse. Si chiede, dunque, di prevedere il pagamento del 50% in acconto e il saldo al cosiddetto SAL zero.
Inoltre, la RPT ha proposto delle modifiche all’art.12 comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, il cui tema sono le modalità di verifica a campione degli interventi cui è collegata la concessione di contributi. Si chiede di limitare l’ambito di esecuzione delle verifiche al mero confronto tra quanto assentito all’interno del progetto approvato e quanto effettivamente realizzato in cantiere. Ciò sempre al fine di evitare di rimettere sistematicamente in discussione le certezze acquisite, dilatando così i tempi di ricostruzione.
La Rete, poi, ha avanzato ulteriori proposte di seguito sintetizzate:
Introduzione dell’art. 7 quater del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere. Con questa modifica si chiede di permettere di applicare la possibilità di "sanatoria" per i soli edifici che risultano danneggiati dal sisma anche nei Comuni esterni alla perimetrazione definita dal D.L. 189/2016. Modifiche all’art. 34. Qualificazione dei professionisti comma 1 e comma 5 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229. Dopo tre anni in cui i tecnici non hanno ricevuto compensi per il loro lavoro si chiede di poter utilizzare un sistema analogo a quello ampiamente in uso per le ditte al fine di consentire alla Casse Professionali di poter concedere la regolarità contributiva ponendo a garanzia i contratti di lavoro con i committenti e prevedere la compensazione di tali posizioni in fase di pagamento post decreti di approvazione. In mancanza di regolarità contributiva il professionista non può essere presente nell’elenco speciale e di conseguenza si riduce ancora il numero di professionisti che operano nella ricostruzione.
Modifiche all’art. 5. Ricostruzione Privata del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 – introduzione del comma 3 bis. Con tale emendamento si chiede di concedere la disponibilità del contributo di ricostruzione all’intera unità strutturale danneggiata come somma dei contributi delle singole U.I. che la compongono, mentre ad oggi la norma impone che ogni singola U.I. ha un suo contributo. Il caso emblematico è negli edifici in C.A. multipiano dove il sisma si è concentrato su alcuni livelli danneggiando fortemente le U.I. mentre in altri piani i danni sono stati minimi e si creano disparità di accolli evidenti tra le proprietà.
Tali punti, ritenuti erroneamente non accogliibili in fase di valutazione preliminare degli emendamenti, permettono realmente di semplificare le problematiche alle Pubbliche Amministrazioni e ai professionisti, in difficoltà nelle aree del cratere per mancati guadagni e versamenti contributivi.
I professionisti tecnici italiani si augurano che le modifiche proposte, ascoltate con grande attenzione dagli interlocutori istituzionali, possano finalmente essere accolte.