La Nota di chiarimento contenuta all’interno di una circolare del CNI precisa che l’iscritto all’Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolga lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato una circolare che contiene la Nota del Centro Studi con i chiarimenti sulla precedente Nota n.448 relativa alle prestazioni occasionali.
Il CNI ritiene necessario dare massima diffusione a questi chiarimenti, poiché si è ingenerato il dubbio di un’apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un’attività professionale.
Interpretazioni erronee date al contenuto del documento, infatti, hanno inteso lo stesso come “allargamento” della possibilità di svolgimento del lavoro occasionale, in concomitanza di lavoro dipendente, senza limiti di tempo, di costo e di possesso di partita IVA.
La Nota di chiarimento del Centro Studi evidenzia come l’iscritto all’Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolga lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente. In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.
La Nota del Centro Studi del CNI è stata predisposta per rispondere alle domande più frequenti che sono state poste dagli iscritti in merito alla concreta applicazione delle disposizioni commentate.
Roma 6 febbraio 2015