Ricerche

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) si è occupata più volte, con orientamenti discordanti, della questione inerente la portata dell’art. 34 del Codice degli appalti ed in particolare della riconducibilità o meno delle Università tra i soggetti elencati in tale articolo.

Recentemente, con la determinazione n. 7 del 21/10/2010, L’Autorità ha affermato il diritto delle Università a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici ritenendole non solo inquadrate nella nozione di “operatore economico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 ma anche, e soprattutto, “autorizzate” alla produzione di beni e servizi da rendere sul mercato. In particolare a suo dire “…non sembra potersi affermare, in via generale, l’esistenza di un divieto per gli operatori pubblici a partecipare alle procedure di evidenza pubblica” e comunque, pur riconoscendo la Direttiva 18/2004/Ce “…agli Stati membri la facoltà di proibire a determinati soggetti di offrire alcuni servizi sul mercato, non sono rinvenibili, attualmente, nell'ordinamento del sistema universitario, norme di tale portata”.

Dette conclusioni non reggono alla disamina complessiva del quadro normativo di riferimento.

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