L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l‘ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 (allegato), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Per esercitare l'accesso civico (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), è possibile rivolgersi alla Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, nella figura del Dott. Massimiliano Pittau, in qualità di Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai seguenti recapiti utilizzando il modulo “Richiesta accesso civico Fondazione CNI”, unitamente a copia del documento di identità del richiedente:
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Fondazione Consiglio Nazionale Ingengeri
via XX Settembre, n. 5
00187 - Roma (RM)
L’ufficio di supporto deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell'ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
REGISTRO DEGLI ACCESSI