Fondazione

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(approvata nella seduta c.d. in data 12/11/2014)


STATUTO
“ Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri ”


Articolo 1
Costituzione
1. Su iniziativa del “Consiglio Nazionale Ingegneri” è costituita una fondazione denominata “Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri” (d’ora in avanti “la Fondazione”), con sede in Roma, Via XX Settembre 5.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.
Articolo 2
Finalità
1. La Fondazione persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall’ordinamento professionale.
2. La Fondazione promuove, gestisce e organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) l’individuazione e l’attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall’ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri;
b) la partecipazione ai processi decisionali di natura legislativa ed amministrativa;
c) la cura dei rapporti con le istituzioni internazionali, europee, nazionali e territoriali, partecipando ad audizioni, elaborando proposte a carattere legislativo e amministrativo, emettendo pareri consultivi;
d) la cura e il monitoraggio dell’attività delle istituzioni internazionali, europee, nazionali e territoriali, delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni nazionali e degli organismi sovranazionali per contribuire alla trattazione di tutte le questioni connesse alla tutela, alla promozione e allo sviluppo della cultura professionale dell’ingegnere;
e) la promozione di studi, ricerche, programmi e iniziative rivolti alla valorizzazione, alla tutela, alla formazione continua, alla certificazione delle competenze e all’aggiornamento professionale degli Ingegneri;
Articolo 3
Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, la
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Fondazione potrà svolgere tutte le necessarie attività di natura istituzionale, strumentale, accessoria e connessa, dando attuazione alle iniziative deliberate dal Consiglio di amministrazione.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, la cui attività sia esclusivamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
e) curare l’attività afferente pubblicazione di studi, ricerche, periodici, riviste e newsletters, alla gestione di web tv e di ogni altra forma di comunicazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
f) gestire spazi funzionali agli scopi di cui all’articolo 2;
g) istituire premi e borse di studio;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
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- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Articolo 5
Fondo di Gestione
1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 6
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.
3. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 7
Fondatore
1. È fondatore il “Consiglio Nazionale degli Ingegneri”.
2. Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, aggregazioni, ovvero deliberi lo scioglimento della fondazione, il medesimo dovrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative alle medesime spettanti previste dal presente statuto.
Articolo 8
Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. È Unità Ausiliaria Esecutiva della Fondazione il Direttore Generale. La Fondazione è dotata di propri uffici e di una propria organizzazione amministrativa, coordinati dal Direttore Generale al
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fine di curare l’attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione.
Articolo 9 Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da quindici membri in persona dei consiglieri pro tempore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. Il Consiglio di amministrazione è dotato dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, promuove le attività della Fondazione sulla base delle indicazioni stabilite nel bilancio di previsione e nella relazione accompagnatoria; il Consiglio verifica periodicamente i risultati complessivi della gestione rispetto alle finalità di cui all’articolo 2.
3. In particolare provvede a:
a) stabilire le linee generali di azione, le modalità di intervento e l’assetto organizzativo della Fondazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie e la realizzazione delle attività;
b) istituire, ove opportuno, uno o più Comitati scientifici e/o tecnici, anche in relazione a specifici progetti;
c) individuare articolazioni funzionali e amministrative, ivi compresi uffici o singole unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche e progettuali, nonché dipartimenti, anche relativi a specifiche attività che possono incorporare organizzazioni partecipate dal CNI;
d) attribuire, con propria deliberazione, deleghe di funzioni a singoli consiglieri in relazione allo svolgimento di singole attività;
e) nominare un consigliere con funzioni di Vice Presidente, un consigliere con funzioni di Segretario ed uno con funzione di Tesoriere, in persona rispettivamente del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere pro tempore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, determinandone altresì, in sede di nomina, poteri e deleghe di funzioni specifiche;
f) nominare e revocare il Direttore generale della Fondazione;
g) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
h) deliberare in ordine alle modificazioni statutarie ed in merito alla proposta all’autorità governativa di scioglimento della Fondazione acquisito il parere favorevole del Fondatore;
i) svolgere ogni ulteriore funzione ad esso riservata o attribuita in forza del presente statuto.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
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6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente aggiunto. In caso di assenza di tutti, la riunione viene aggiornata.
7. Il Consiglio si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e la proposta all’autorità governativa di scioglimento della Fondazione, sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio ed il parere favorevole del Fondatore.
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.
11. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima.
12. I coordinatori o presidenti del Consiglio Direttivo dei singoli dipartimenti possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di amministrazione che presentino questioni di loro specifico interesse.
13. Il Direttore Generale può essere invitato dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, per coadiuvare l’attività del Consiglio e riferire in ordine all’attuazione delle funzioni di coordinamento ed esecutive lui affidate.
Articolo 10
Il Presidente e il Vice Presidente Vicario della Fondazione
1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente Vicario della Fondazione sono assunte dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario pro tempore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, fornendo le necessarie disposizioni al Direttore Generale.
4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della
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Fondazione.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge, di statuto ovvero di deliberazione degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente.
Articolo 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Fondatore ed è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 12
Il Direttore generale
1. Il Direttore generale della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9, è Unità Ausiliaria Esecutiva ai fini del coordinamento, direzione e di collegamento tra il Presidente, il Consiglio di amministrazione e le articolazioni funzionali e amministrative, i dipartimenti, gli uffici e le singole unità di progetto eventualmente istituite nell’ambito della Fondazione.
2. Il Direttore generale della Fondazione dà attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, su disposizione del Presidente, ai fini del conseguimento delle finalità statutarie di cui all’articolo 2; egli è chiamato all’espletamento di ogni altro incarico eventualmente conferitogli dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale cura i rapporti con i coordinatori dei dipartimenti e gestisce il personale operante nelle articolazioni amministrative, nei dipartimenti, negli uffici e nelle singole unità di progetto eventualmente istituite. Egli coordina e controlla l’attività dei ricercatori e dei consulenti esterni della Fondazione.
Articolo 13
I Dipartimenti
1. Ogni dipartimento, istituito dal Consiglio di amministrazione nell’ambito della Fondazione, è retto da un consigliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da un presidente o coordinatore, responsabile del corretto svolgimento delle attività delegate al dipartimento.
2. I coordinatori o presidenti dei dipartimenti possono partecipare,
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senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione su invito del Presidente della Fondazione e sono sentiti dal Presidente ai fini della predisposizione del bilancio di previsione della Fondazione, in merito a questioni di specifico interesse del dipartimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, stabilisce le modalità di funzionamento e organizzazione dei dipartimenti, su indicazione vincolante del Fondatore.
Articolo 14
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ai sensi dell’articolo 9 comma 3 lett. h) del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nomina il liquidatore, al Fondatore ovvero ad altri enti che perseguono finalità analoghe. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 15
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le pertinenti disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

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